Sez. 2, Sentenza n. 188 del 19/01/1973 (Rv. 361982 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - CONDIZIONI - AMBITO DELLA LEGITTIMAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - CONDIZIONI - AMBITO DELLA LEGITTIMAZIONE.*
Ai sensi dell'art 1131 cod civ, l'amministratore del condominio, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art 1130 cod civ o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, ha la rappresentanza dei partecipanti e puo, quindi, agire in giudizio a tutela di un interesse comune sia contro i condomini, sia contro i terzi. (V 3755/69, mass n 344024; 1401/68, mass n 333032).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)