Sez. 2, Sentenza n. 12741 del 09/07/2004 (Rv. 574414 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Procedimento camerale dinanzi al presidente del tribunale per la liquidazione dell'onorario e delle spese - Natura - Autonomia rispetto al procedimento arbitrale - Conseguenze - Notificazione dell'atto introduttivo - Alla parte personalmente - Necessità - Presso il difensore nel giudizio arbitrale - Legittimità - Esclusione - Tipologia del vizio - Nullità - Configurabilità - Inesistenza - Esclusione - Sanabilità del vizio - Sussistenza - Modalità.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
Il procedimento camerale davanti al presidente del tribunale previsto dall'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ. per la determinazione dell'onorario e delle spese dovuti agli arbitri per l'opera prestata, ha completa autonomia sia rispetto alla procedura arbitrale sia rispetto alla preventiva liquidazione di detti onorario e spese da parte degli arbitri medesimi, non seguita da accettazione delle parti. Deve pertanto escludersi che nel mandato eventualmente conferito dalle parti del giudizio arbitrale ai loro difensori sia incluso anche il compito di ricevere la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento di cui al citato art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., tale notificazione dovendo essere fatta personalmente alla parte, nel rispetto delle norme poste dagli artt. 138 e ss. cod. proc. civ.; tuttavia, l'irrituale effettuazione della notificazione presso quel difensore, anziché alla parte personalmente, non implica inesistenza, ma nullità della notificazione medesima, e, dunque, un vizio sanabile per effetto della costituzione della parte cui l'atto notificato era destinato, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima ai sensi dell'art. 291, primo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)