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Sez. 1, Ordinanza n. 3755 del 21/02/2006 (Rv. 586785 - 01)

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni derivanti da comportamenti materiali - Competenza del giudice specializzato - Limiti.
Stato
decisa il 2006-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586785-01

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE

Il requisito della "dipendenza" dei danni subiti in relazione ad opere o provvedimenti della P.A. nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti in materia di acque pubbliche (art. 140, primo comma, lettera e, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775) comporta che le domande risarcitorie fondate su comportamenti materiali sono attribuite al giudice specializzato solo nel caso in cui i medesimi coinvolgano apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o, comunque, scelte dell'amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque, mentre spettano al tribunale ordinario le controversie in cui si deduca la violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza che, dovendo essere osservate per evitare lesioni dell'altrui diritto, non richiedono valutazioni o apprezzamenti tecnici, restando nell'ambito di un'attività doverosa, onde evitare pericoli per i terzi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)