Sez. 1, Ordinanza n. 19286 del 24/09/2004 (Rv. 577360 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni derivanti da comportamenti materiali - Competenza del giudice specializzato - Limiti - Fattispecie.
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE
Il requisito della "dipendenza" dei danni subiti da fondi privati in relazione ad opere o provvedimenti della pubblica amministrazione nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti in materia di acque pubbliche (art. 140, lett. e), T.U. n. 1175/1933 sulle acque pubbliche) comporta che le domande risarcitorie fondate su comportamenti materiali sono attribuite al giudice specializzato solo nel caso in cui i medesimi coinvolgano apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o, comunque, scelte dell'amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque. (Nella fattispecie la S.C. ha stabilito che rientrava, invece, nella competenza del tribunale ordinario non specializzato la domanda risarcitoria formulata nei confronti dell'impresa esecutrice di lavori disposti dal Magistrato del Po, in cui la illiceità dei comportamenti era stata denunciata unicamente sotto il profilo della inosservanza delle comuni norme di diligenza e perizia).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1175 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)