diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6237 del 15/07/1987 (Rv. 454524 - 01)

LOCAZIONE - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E DELL'AZIENDA - COMUNICAZIONE DATA DAL CONDUTTORE AL LOCATORE DOPO IL PROMOVIMENTO DELL'AZIONE DI RECESSO NEI CONFRONTI DEL PRIMO - INCIDENZA SUI PRESUPPOSTI E SULLA CONDIZIONE DELL'AZIONE STESSA - ESCLUSIONE - QUALITÀ DI PARTE DEL CONDUTTORE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454524-01

LOCAZIONE - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E DELL'AZIENDA - COMUNICAZIONE DATA DAL CONDUTTORE AL LOCATORE DOPO IL PROMOVIMENTO DELL'AZIONE DI RECESSO NEI CONFRONTI DEL PRIMO - INCIDENZA SUI PRESUPPOSTI E SULLA CONDIZIONE DELL'AZIONE STESSA - ESCLUSIONE - QUALITÀ DI PARTE DEL CONDUTTORE - PERSISTENZA.*

La comunicazione, da parte del conduttore al locatore, della cessione del contratto di locazione e dell'azienda, a norma dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978, che venga fatta dopo il promovimento dell'Azione di recesso nei confronti del primo, non ha incidenza sui presupposti e sulla condizione dell'Azione stessa, dato che essa non elimina retroattivamente la legittimazione sostanziale e processuale del conduttore; anzi implica (art. 111 cod. proc. civ.) la permanenza in lui della qualità di parte. (Conf 3728/84, mass n 435716).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)