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Sez. 3, Sentenza n. 2770 del 08/04/1988 (Rv. 458409 - 01)

LOCAZIONE - CESSIONE DEL CONTRATTO - CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE E DELLA AZIENDA - OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONDUTTORE AL LOCATORE - INEFFICACIA DELLA CESSIONE - CONSEGUENZE - AZIONI NASCENTI DAL CONTRATTO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA DEL CONDUTTORE - PERSISTENZA - COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE INTERVENUTA IN CORSO DI GIUDIZIO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458409-01

LOCAZIONE - CESSIONE DEL CONTRATTO - CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE E DELLA AZIENDA - OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONDUTTORE AL LOCATORE - INEFFICACIA DELLA CESSIONE - CONSEGUENZE - AZIONI NASCENTI DAL CONTRATTO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA DEL CONDUTTORE - PERSISTENZA - COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE INTERVENUTA IN CORSO DI GIUDIZIO - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Nel caso di contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile e dell'azienda, prevista dallo art. 36 della legge n. 392 del 1978, in Mancanza della comunicazione che il conduttore è tenuto a fare (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento) al locatore - il quale ha diritto di opporsi per gravi motivi - ed in difetto di qualsiasi fatto od atto dimostrante inequivocabilmente l'accettazione da parte del detto locatore dell'avvenuta cessione del contratto di locazione, questa non è efficace nei suoi confronti, con la conseguente esclusione della sostituzione del cessionario al conduttore, in capo al quale permane la legittimazione ad agire e contraddire in ordine alle azioni nascenti dal contratto (nella specie, di recesso per necessità del locatore), senza effetto per la comunicazione della cessione del contratto che sia effettuata nel corso del giudizio, salvo che, a seguito di intervento volontario o di chiamata in causa del cessionario, costui ed il locatore chiedano d'accordo la estromissione del cedente. (V 3985/82, mass n 421941, sulla prima parte; (Conf 6237/87, mass n 454524; (Conf 3728/84, mass n 435716).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)