Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3049 del 08/02/2018 (Rv. 647110 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Accise - Mancato o ritardato pagamento - Causa di non punibilità della forza maggiore - Nozione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di accise, la causa di non punibilità della forza maggiore di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, ricorre in presenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)