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Sez. 3, Sentenza n. 8553 del 04/08/1995 (Rv. 493567 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI | Comunicazione di diniego - Specificazione analitica del motivo di diniego - Necessità - Finalità.
Stato
decisa il 1995-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493567-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI

L'art. 29 comma quarto Legge n. 392/1978 a norma del quale nella comunicazione di diniego di rinnovazione alla prima scadenza della locazione di un immobile non abitativo deve essere specificato a pena di nullità il motivo tra quelli tassativamente indicati nei precedenti commi dello stesso art. 29 su cui la disdetta è fondata, va interpretato nel senso che esso imponga una specificazione analitica del motivo del diniego, con riguardo alle concrete ragioni che giustificano la disdetta, in modo da consentire in caso di controversia la verifica della serietà e della realizzabilità dell'intento del locatore e, dopo il rilascio, il controllo circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nel caso in cui il conduttore pretenda l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 31 della legge.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)