Sez. 1, Sentenza n. 2356 del 04/02/2005 (Rv. 582607 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - CAPACITÀ PROCESSUALE | Provincia di Bolzano - Art. 15, comma terzo, Legge n. 27 del 1992 - Emissione di ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa - Competenza - Del direttore di ripartizione competente in materia - Legittimazione processuale dello stesso direttore - Sussistenza - Fattispecie relativa ad ordinanza ingiunzione emessa dal direttore della Ripartizione Foreste della Provincia di Bolzano.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - CAPACITÀ PROCESSUALE
Con riguardo alla competenza alla emissione di ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa nella provincia di Bolzano, a norma dell'art. 15, comma terzo, della legge provinciale n. 27 del 1992, detta competenza spetta al direttore di ripartizione competente in materia (nella specie, Ripartizione Foreste della Provincia). Ne consegue che alla stessa autorità spetta in via esclusiva ed eccezionale anche la legittimazione processuale in relazione alla opposizione alla medesima ordinanza.
Riferimenti normativi: Legge Prov. 07/01/1992 num. 27 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)