Sez. 1, Sentenza n. 12412 del 25/05/2006 (Rv. 590521 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - SANZIONI AMMINISTRATIVE | Competenza del Sindaco ad irrogare le sanzioni amministrative in materia di commercio - Sussistenza - Disciplina introdotta dal d.lgs. n. 107 del 2000 - Possibilità di delegare tali funzioni ai dirigenti amministrativi - Sussistenza - Fattispecie.
COMMERCIO - INTERNO - SANZIONI AMMINISTRATIVE
In materia di commercio, benchè l'art. 22 del d.lgs. n. 114 del 1998 individui il Sindaco come autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per la violazione della relativa disciplina, dopo l'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni sugli enti locali, approvato con d.lgs. n. 267 del 2000, tale competenza è stata devoluta ai funzionari dirigenti dall'art. 107, il quale dispone che solo i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, attribuendo ai dirigenti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo o non rientranti tra quelle del segretario o del direttore generale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non aveva accolto l'opposizione ad ordinanza ingiunzione nella quale si deduceva l'incompetenza del funzionario comunale che aveva irrogato la sanzione amministrativa in materia di commercio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)