Sez. 1, Sentenza n. 3361 del 22/05/1980 (Rv. 407153 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - FUNZIONE - PRESUPPOSTI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - FUNZIONE - PRESUPPOSTI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
La sospensione necessaria del processo, prevista dall'art 295 cod proc civ, tende ad evitare la contraddittorieta dei giudicati e deve pertanto essere disposta soltanto quando la previa definizione di una controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso giudice e davanti a un giudice diverso, sia imposta da un'espressa disposizione di legge, ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato; al di fuori di detti presupposti la sospensione cessa di essere necessaria, e quindi obbligatoria per il giudice e si presenta come facoltativa, cosi che il disporla o meno rientra nel potere discrezionale ordinatorio del giudice di merito, insindacabile in Sede di legittimita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 296, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)