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Sez. 2, Sentenza n. 3324 del 12/06/1979 (Rv. 399721 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - GIUDICE ORIGINARIAMENTE ADITO IN PRIMO GRADO E GIUDICE DELLA RIASSUNZIONE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER MATERIA O PER TERRITORIO DA PARTE DI ENTRAMBI - IMPUGNAZIONE DELLA SECONDA PRONUNCIA - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DI APPELLO DI ELEVARE IL CONFLITTO DI COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1979-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399721-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - GIUDICE ORIGINARIAMENTE ADITO IN PRIMO GRADO E GIUDICE DELLA RIASSUNZIONE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER MATERIA O PER TERRITORIO DA PARTE DI ENTRAMBI - IMPUGNAZIONE DELLA SECONDA PRONUNCIA - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DI APPELLO DI ELEVARE IL CONFLITTO DI COMPETENZA.*

Il giudice dell'appello ha il potere-dovere di elevare il conflitto di Competenza, ai sensi dell'art 45 cod proc civ, quando il giudice adito e quello della riassunzione si siano dichiarati entrambi incompetenti per materia o per territorio ex art 38 cod proc civ, e la seconda pronunzia, contenendo anche statuizioni su altre domande, consenta il gravame. In tale ipotesi il giudice dell'appello deve dare atto del contrasto verificatosi in ordine alla Competenza tra i due giudici di primo grado e, in riforma della decisione del giudice della riassunzione, elevare il conflitto da quest'ultimo erroneamente non denunziato. (nella specie, la SC, alla stregua del principio di cui in massima, ha dichiarato inammissibile il regolamento di Competenza richiesto dalla Corte di appello, in quanto non vi era stata alcuna divergenza tra il giudice adito e quello della riassunzione circa la Competenza per materia). (V 2544/78, mass n 391888).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)