Sez. 2, Sentenza n. 12258 del 20/08/2002 (Rv. 556966 - 01)
PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - SPAZIO SOVRASTANTE AL SUOLO (COLONNA D'ARIA) | Tutelabilità dello stato di fatto - Interesse del proprietario possessore all'esclusione di terzi - Valutazione - Criteri.
PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - SPAZIO SOVRASTANTE AL SUOLO (COLONNA D'ARIA)
Poiché la colonna d'aria sovrastante un'area appartiene anch'essa al proprietario, a questi, in quanto anche possessore, e/o a chi comunque abbia il possesso di tale area, va riconosciuta la legittimazione a chiedere la tutela della situazione di fatto con le azioni di reintegrazione e/o di manutenzione; tuttavia, ai sensi dell'art. 840 cod. civ., l'immissione di sporti (nella specie, gronda) nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino è consentita quando questi non abbia interesse ad escluderla, cioè quando la stessa intervenga ad un'altezza tale da non pregiudicare alcun legittimo interesse del proprietario del fondo in relazione alle concrete possibilità di utilizzazione di tale spazio aereo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)