diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5359 del 02/06/1994 (Rv. 486855 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Costituzione delle parti e loro difesa - Convenuto - Memoria difensiva | Genericità delle contestazioni in contrasto col disposto ex art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. - Elemento integrativo del convincimento del giudice - Configurabilità - Equiparazione a confessione della fondatezza degli assunti di controparte - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486855-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Costituzione delle parti e loro difesa - Convenuto - Memoria difensiva

L'inottemperanza, da parte del convenuto, alle prescrizioni dell'art. 416, comma terzo, cod. proc. civ. - il quale stabilisce, in particolare, che nella memoria di costituzione il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda - può, secondo le circostanze, costituire elemento integrativo del convincimento del giudice, ma non già essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione della fondatezza degli assunti di controparte. (Nella specie, la S.C. enunciando il suesposto principio, ha censurato l'impugnata sentenza in relazione all'omesso esame delle censure proposte in appello dall'Ente Ferrovie dello Stato in tema di calcolo del compenso per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 1188 del 1977).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)