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Sez. 1, Sentenza n. 273 del 29/01/1976 (Rv. 378942 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DEPOSITI E PUNTI FRANCHI - REGIME DI DEPOSITO FRANCO - FINALITA - EXTRATERRITORIALITA PROPRIA DEI DEPOSITI FRANCHI IN SENSO STRETTO - NEGLI STABILIMENTI IN REGIME DI DEPOSITO FRANCO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378942-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DEPOSITI E PUNTI FRANCHI - REGIME DI DEPOSITO FRANCO - FINALITA - EXTRATERRITORIALITA PROPRIA DEI DEPOSITI FRANCHI IN SENSO STRETTO - NEGLI STABILIMENTI IN REGIME DI DEPOSITO FRANCO - SUSSISTENZA.*

Il 'regime di deposito francò, previsto per la prima volta dall'art 9 della legge 8 luglio 1904 n 351 sullo sviluppo economico di Napoli, e poi successivamente utilizzato da altre leggi per favorire la promozione industriale di alcune aree, ha il fine di agevolare una riduzione dei costi delle imprese che impiantino stabilimenti in dette zone, consentendo ad esse l'introduzione delle materie prime e delle merci necessarie al processo produttivo in esenzione dai Tributi doganali; tale fine, peraltro, non esclude che anche per gli stabilimenti in regime di deposito franco opera l'extraterritorialita propria dei depositi franchi in senso stretto, in quanto il passaggio in territorio doganale, fuori della zona franca, dei beni prodotti dagli stabilimenti medesimi configura, ai fini tributari, una importazione di merci. (V 1080/75, mass n 374499).*

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1904 num. 351 art. 9, Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 4, Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 7, Legge 15/06/1950 num. 330, DPR 21/12/1961 num. 1339

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)