Sez. F - , Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020 Cc. (dep. 16/10/2020) Rv. 279761 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Sentenza di applicazione di pena - Ricorso per cassazione - Omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. - Conseguenze - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)