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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. (dep. 13/01/2020) Rv. 278337 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Sentenza di applicazione di pena - Ricorso per cassazione - Omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. - Conseguenze – Inammissibilità.
Stato
decisa il 2019-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278337-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)