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Sez. 4, Sentenza n. 4634 del 06/12/1999 Cc. (dep. 05/01/2000) Rv. 215440 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Determinazione in via cautelare da parte del prefetto e in via definitiva da parte del giudice - Obbligo del giudice di provvedere - Sussistenza - Mero richiamo alla durata stabilita dal Prefetto - Sufficienza.
Stato
decisa il 1999-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215440-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE

In tema di sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria connessa alle violazioni di norme del codice della strada costituenti reato, le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale, in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre la detta sospensione sul presupposto che sia già stata imposta dal Prefetto né fissarne la durata scomputando quella imposta dal Prefetto; è tuttavia consentito l'esercizio di tale potere da parte del giudice con formula sintetica, confermativa della durata già ritenuta in sede prefettizia.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)