Sez. U, Sentenza n. 2429 del 27/04/1979 (Rv. 398740 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONTROVERSIA IN MATERIA CONTRATTUALE TRA CITTADINO ITALIANO E SOCIETA CON SEDE IN ITALIA - ECCEZIONE DI COMPROMESSO PER ARBITRATO RITUALE ESTERO SOLLEVATA DAVANTI AL GIUDICE ITALIANO - DECISIONE SECONDO LA LEGGE ITALIANA - NECESSITA - COMPROMETTIBILITA DI UNA CONTROVERSIA INDIVIDUALE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONTROVERSIA IN MATERIA CONTRATTUALE TRA CITTADINO ITALIANO E SOCIETA CON SEDE IN ITALIA - ECCEZIONE DI COMPROMESSO PER ARBITRATO RITUALE ESTERO SOLLEVATA DAVANTI AL GIUDICE ITALIANO - DECISIONE SECONDO LA LEGGE ITALIANA - NECESSITA - COMPROMETTIBILITA DI UNA CONTROVERSIA INDIVIDUALE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Qualora, in causa in materia contrattuale dinanzi al giudice italiano, vertente tra cittadino italiano e societa con Sede in Italia, venga sollevata eccezione di compromesso per arbitrato rituale estero, la questione della compromettibilita della lite deve essere risolta, anche alla stregua dei principi evincibili dagli artt 2 e 5 della convenzione di new York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (ratificata con legge 19 gennaio 1968 n 62), secondo la legge italiana, atteso che la questione medesima incide direttamente sui presupposti della giurisdizione, che il giudice adito puo declinare solo in base al proprio ordinamento. Pertanto, in una controversia individuale di lavoro (nella specie, in tema di illegittimita del licenziamento), l'indicata compromettibilita va negata, operando il principio secondo il quale l'arbitrato e ammesso solo se previsto dai contratti collettivi, ma senza comunque, mai pregiudicare la facolta delle parti di adire l'autorita giudiziaria (artt 806 cod proc civ, 4 e 5 della legge 11 agosto 1973 n 533). (V 361/77, mass n 383903).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 5, Legge 19/01/1968 num. 62, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 4, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)