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Sez. L, Sentenza n. 6454 del 11/12/1979 (Rv. 403195 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ARBITRATO RITUALE - IN GENERE - PROCEDURE CONCILIATIVE PREVISTE DAGLI ACCORDI COLLETTIVI - ARBITRATO OBBLIGATORIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO EX CCNL 29 LUGLIO 1970 PER I DIRIGENTI DEL SETTORE INDUSTRIALE - INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTA CONTRATTUALE - COMPITI DEL GIUDICE - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE - NULLITA DELLA CLAUSOLA EX ART 808 COD PROC CIV - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN ARBITRATO IRRITUALE - ULTERIORE ACCERTAMENTO DELLA OBBLIGATORIETA O FACOLTATIVITA DI QUEST'ULTIMO - NECESSITA - MANCATA PREVISIONE DELL'ESPERIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - OSTACOLO ALLA FACOLTA DI RICORSO AL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403195-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ARBITRATO RITUALE - IN GENERE - PROCEDURE CONCILIATIVE PREVISTE DAGLI ACCORDI COLLETTIVI - ARBITRATO OBBLIGATORIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO EX CCNL 29 LUGLIO 1970 PER I DIRIGENTI DEL SETTORE INDUSTRIALE - INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTA CONTRATTUALE - COMPITI DEL GIUDICE - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE - NULLITA DELLA CLAUSOLA EX ART 808 COD PROC CIV - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN ARBITRATO IRRITUALE - ULTERIORE ACCERTAMENTO DELLA OBBLIGATORIETA O FACOLTATIVITA DI QUEST'ULTIMO - NECESSITA - MANCATA PREVISIONE DELL'ESPERIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - OSTACOLO ALLA FACOLTA DI RICORSO AL GIUDICE - ESCLUSIONE.*

Nel vigente ordinamento giuridico le procedure conciliative previste dagli accordi collettivi non costituiscono mai un arbitrato obbligatorio. Pertanto, in presenza del CCNL 29 luglio 1970, per i dirigenti del settore industriale, che ha previsto a favore di tali lavoratori un collegio di conciliazione e di arbitrato (art 19) per accertare la giustificazione del licenziamento, con il riconoscimento, in caso di accoglimento delle ragioni del dirigente licenziato, di un trattamento economico ulteriore rispetto alla indennita di mancato preavviso (art 18), incombe al giudice del merito, interpretando la volonta contrattuale, accertare se la previsione dell'art 18 concreta una clausola compromissoria per arbitrato rituale - da dichiarare nulla per violazione dell'art 808 cod proc civ, anche nel testo anteriore alla modifica apportata dalla legge 11 agosto 1973 n 533, con la conseguente declaratoria della piena cognizione del giudice ordinario - o, invece, una clausola compromissoria in arbitrato irrituale, verificando, in quest'ultima ipotesi, se le parti stipulanti hanno inteso configurare il ricorso al collegio arbitrale come obbligatorio o facoltativo; tenendo presente che la mancata previsione, nella citata disposizione contrattuale, dell'esperibilita dell'Azione giudiziaria, non costituisce ostacolo alla facolta di ricorso al giudice, fino al compimento di Atti incompatibili con la volonta di avvalersi di tale tutela, ricavabile dai principi generalissimi dell'ordinamento (art 24 cost; art 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n 848) ispirato a privilegiare la giurisdizione dello stato ed a sfavorire forme di composizione stragiudiziale dei conflitti tra soggetti di forza economica diversa. (V 3939/79, mass n 400403; (V 2429/79, mass n 398740; (V 1182/79, mass n 397401; (V 4307/78, mass n 393973; (V 5452/77, mass n 389105; (V 4290/77, mass n 387905).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 29/07/1970 num. 18, Contr. Coll. 29/07/1970 num. 19, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 4, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)