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Sez. 3, Sentenza n. 2415 del 10/06/1977 (Rv. 386123 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - NON SCADENZA DEL GIORNO INIZIALE O DI QUELLO FINALE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL PRIMO AGOSTO ED IL QUINDICI SETTEMBRE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386123-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - NON SCADENZA DEL GIORNO INIZIALE O DI QUELLO FINALE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL PRIMO AGOSTO ED IL QUINDICI SETTEMBRE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*

La sospensione dei termini processuali per ferie opera ai sensi dell'art 1 della legge n 742'1969 anche quando il dies a quo o il dies ad quem non cadono nel periodo compreso tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno. (V 729/73, mass n 362941).*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)