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Sez. 2, Sentenza n. 729 del 14/03/1973 (Rv. 362941 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE DISPOSTA DALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SOSPENSIONE DISPOSTA DALLA LEGGE 742 DEL 1969 - TERMINI SCADUTI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362941-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE DISPOSTA DALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SOSPENSIONE DISPOSTA DALLA LEGGE 742 DEL 1969 - TERMINI SCADUTI - INAPPLICABILITA.*

A norma dell'art 1 della legge 14 luglio 1965 n 818 la sospensione dei termini processuali operava soltanto quando tali termini scadevano durante il periodo di tempo tassativamente indicato, cioe tra il primo agosto ed il 15 settembre. Ne ai termini scaduti sotto il vigore della predetta legge n 818 del 1965 e applicabile la disciplina introdotta con l'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, avendo tale disposizione carattere innovativo. (Conf 1167/71, mass n 351293 - 351294).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)