Sez. 2, Sentenza n. 3046 del 25/05/1979 (Rv. 399400 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - DISCIPLINA EX ART 1 DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - CARATTERE INNOVATIVO - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - DIES A QUO E DIES AD QUEM CADENTI IN DETTO PERIODO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - DISCIPLINA EX ART 1 DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - CARATTERE INNOVATIVO - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - DIES A QUO E DIES AD QUEM CADENTI IN DETTO PERIODO - IRRILEVANZA.*
L'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, ha carattere innovativo rispetto all'art 1 della legge 14 luglio 1965 n 818, a norma della quale la sospensione dei termini processuali operava soltanto quando gli stessi scadevano durante il periodo di tempo tassativamente indicato. Per la vigente legge, la sospensione dei termini processuali per ferie opera, invece, anche quando il dies a quo e il dies ad quem non cadono nel periodo compreso tra l'1 agosto ed il 15 settembre di ciascun anno. (V 729/73, mass n 362941; (Conf 2415/77, mass n 386123).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge 14/07/1965 num. 818, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)