Sez. 3, Sentenza n. 24147 del 10/11/2006 (Rv. 594707 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Costituzione in giudizio a mezzo di procuratore - Termini - Decorrenza - Notificazione della sentenza in forma esecutiva ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare - Alla parte personalmente - Idoneità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE
Quando la parte si sia costituita in giudizio a mezzo di procuratore, la notificazione della sentenza, effettuata direttamente alla parte in forma esecutiva e non al suo procuratore costituito, non è idonea a far decorrere il termine abbreviato d'impugnazione previsto dagli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., non dando luogo a conoscenza legale dell'atto. (Nella specie la S.C., sulla base di tale principio, ha statuito che la notificazione della sentenza effettuata a terzi estranei alla lite, ma acquirenti del bene sequestrato, non è atto idoneo a determinare la decorrenza del termine breve, posto che non consuma il termine breve ad impugnare, che attiene all'esercizio del diritto di impugnazione nei confronti delle parti in causa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)