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Sez. 3, Sentenza n. 24147 del 10/11/2006 (Rv. 594707 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Costituzione in giudizio a mezzo di procuratore - Termini - Decorrenza - Notificazione della sentenza in forma esecutiva ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare - Alla parte personalmente - Idoneità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594707-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE

Quando la parte si sia costituita in giudizio a mezzo di procuratore, la notificazione della sentenza, effettuata direttamente alla parte in forma esecutiva e non al suo procuratore costituito, non è idonea a far decorrere il termine abbreviato d'impugnazione previsto dagli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., non dando luogo a conoscenza legale dell'atto. (Nella specie la S.C., sulla base di tale principio, ha statuito che la notificazione della sentenza effettuata a terzi estranei alla lite, ma acquirenti del bene sequestrato, non è atto idoneo a determinare la decorrenza del termine breve, posto che non consuma il termine breve ad impugnare, che attiene all'esercizio del diritto di impugnazione nei confronti delle parti in causa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)