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Sez. 1, Sentenza n. 1736 del 17/02/1995 (Rv. 490498 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Costituzione a mezzo di procuratore - Notifica di atti - Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490498-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

Nel procedimento dinanzi al giudice monocratico, l'art. 58 disp. att. cod. proc. civ., ove prevede la notificazione degli atti presso la cancelleria, nei confronti della parte che non abbia fatto dichiarazione di residenza od elezione di domicilio a norma dell'art. 314 cod. proc. civ., riguarda il solo caso in cui la parte stia in giudizio personalmente, mentre, nel caso di costituzione a mezzo di procuratore, la notificazione medesima, a norma dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, va effettuata, se il procuratore operi nell'ambito della propria circoscrizione, nel domicilio da esso indicato o risultante dall'albo professionale (ancorché si trovi in un comune diverso da quello della sede dell'ufficio giudiziario), ovvero, quando eserciti fuori di detta circoscrizione, nel domicilio eletto nel luogo della sede dell'ufficio giudiziario, considerandosi, in difetto, elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quell'ufficio. (Nella specie il procuratore della parte, nel costituirsi davanti a un pretore il cui mandamento era ricompreso in un circondario di tribunale - quello di Frosinone - diverso, pur nell'ambito dello stesso distretto di Corte d'Appello - quello di Roma -, aveva eletto domicilio non già nel comune sede della pretura - Ceccano -, ma nel comune capoluogo del relativo circondario. Conseguentemente la Suprema Corte, sulla base del suindicato principio, ha ritenuta idonea, al fine del decorso nel termine breve di impugnazione, la notificazione della sentenza a detto procuratore eseguita presso la cancelleria della pretura).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 314, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)