diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5003 del 28/04/1993 (Rv. 482117 - 01)

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nuova domanda | Nullità ex art. 1421 cod. civ. - Rilevabilità d'ufficio - Potere del giudice - Configurabilità - Condizione - Domanda diretta a far dichiarare l'invalidità del negozio - Sentenza dichiarativa della nullità per causa diversa da quella dedotta - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza - Improponibilità per la prima volta in appello.
Stato
decisa il 1993-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482117-01

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nuova domanda

Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità (art. 1421 cod. civ.) deve essere coordinato con il principio della domanda (art. 99, 112 cod. proc.civ.), sicché solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice in qualsiasi stato e grado del giudizio deve rilevare d'ufficio la nullità dell'atto che sia stato posto a fondamento della domanda della parte, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti stesse, mentre se la domanda sia diretta a far dichiarare l'invalidità del negozio, è viziata da ultrapetizione la sentenza che dichiari l'invalidità per causa diversa da quella dedotta dalla parte e costituisce domanda nuova, improponibile per la prima volta in appello, quella diretta a far dichiarare la nullità per un titolo diverso da quello dedotto in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)