Sez. L, Sentenza n. 6524 del 20/07/1996 (Rv. 498649 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI | Rappresentanza sindacale aziendale composta da un unico esponente - Ammissibilità - Limiti - Conseguenze - Soggetto legittimato alla fruizione dei permessi ex art. 23 legge n. 300 del 1970 - Individuazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI
Ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300 - nel testo vigente prima delle modifiche derivanti dall'esito del referendum del giorno 11 giugno 1995 - la rappresentanza sindacale aziendale può essere composta - purché sussistano gli altri requisiti previsti dalla norma, e cioè, da un lato, che vi sia l'iniziativa dei lavoratori dell'unità produttiva cui attiene la r.s.a. e, dall'altro, che questa venga costituita nell'ambito di associazioni aderenti alle confederazioni dotate del requisito della maggiore rappresentatività (requisito, questo, venuto meno a seguito dell'esito referendario, come risulta dal d.P.R. 28 luglio 1995 n. 312), ovvero nell'ambito di associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi (dopo il referendum, anche non nazionali o provinciali) applicati nell'unità produttiva - anche da un unico esponente, a meno che non sia diversamente stabilito dalla disciplina collettiva. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui la r.s.a. sia costituita da un unico componente, questi diviene titolare del diritto ai permessi retribuiti ex art. 23 della legge n. 300 del 1970, atteso che, dovendosi riferire la locuzione "dirigente della rappresentanza sindacale aziendale", con la quale quest'ultima norma individua il titolare del diritto a tali permessi, al responsabile della rappresentanza stessa, in tale ipotesi tale titolare deve essere necessariamente individuato nell'unico componente della r.s.a. sul quale soltanto grava infatti l'onere della conduzione e della direzione della attività della stessa.
Riferimenti normativi: DPR 28/07/1995 num. 312 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)