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Sez. 5, Sentenza n. 13016 del 23/02/2024 Ud. (dep. 28/03/2024) Rv. 286178-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Reato di cui all’art. 236-bis legge fall. - Reato di cui all’art. 342 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - Continuità normativa - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286178-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, sussiste piena continuità normativa fra la previsione di cui all'art. 236-bis legge fall. e quella di cui all'art. 342 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 non avendo la nuova norma determinato effetti abrogativi parziali o reso penalmente irrilevanti le attività del professionista già sanzionate dalla previgente disciplina. (In motivazione la Corte ha precisato che la formulazione del citato art. 342 esclude la rilevanza penale del falso commesso dal professionista in relazione ai metodi e ai criteri impiegati per effettuare la valutazione prognostica circa la fattibilità del piano presentato dal debitore, condotta che, tuttavia, già non rientrava nell'area di punibilità del reato previsto dall'art. 236-bis legge fall. limitata alla sola veridicità dei dati aziendali presentati dal debitore e al controllo dei metodi e dei criteri valutativi impiegati dal debitore in relazione alla fattibilità del piano presentato da quest'ultimo).

Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 236 bis, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 342, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)