Sez. 2, Sentenza n. 3863 del 15/06/1981 (Rv. 414514 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - PARTE CONTRAENTE - NOZIONE - SOLIDARIETA - ESTENSIONE - FATTISPECIE (COSTITUZIONE DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE CON LO STESSO ATTO CONTENENTE LA VENDITA).*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - PARTE CONTRAENTE - NOZIONE - SOLIDARIETA - ESTENSIONE - FATTISPECIE (COSTITUZIONE DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE CON LO STESSO ATTO CONTENENTE LA VENDITA).*
Ai fini dell'Obbligo solidale per il pagamento dell'imposta di registro, previsto dall'art 93 del RD 30 dicembre 1923 n 3269, la qualita di 'parte contraentè deriva non solo dal fatto dell'intervento nell'atto cui la registrazione si riferisce, ma dalla partecipazione al negozio oggetto di imposizione, di guisa che, se nel medesimo atto sono comprese piu convenzioni tra loro indipendenti, l'Obbligo solidale grava unicamente sui soggetti del processo formativo della singola convenzione, a nulla rilevando che questa trovi il suo antecedente in altro distinto negozio. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto l'acquirente di un diritto di superficie, costituito in favore dell'alienante nello stesso atto contenente la vendita, responsabile dell'obbligazione tributaria relativa al negozio costitutivo del menzionato diritto. Il supremo collegio ha cassato con rinvio la decisione, enunciando il principio che precede). (V 1260/70, mass n 346929; (V 878/70, mass n 346254; (Conf 1761/75, mass n 375409).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)