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Sez. 1, Sentenza n. 1761 del 07/05/1975 (Rv. 375409 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - DETERMINAZIONE - CRITERI - QUALITA DI PARTE CONTRAENTE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - PLURALITA DI CONVENZIONI COMPRESE IN UNICO ATTO - SOLIDARIETA - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE (TRASFERIMENTO CONGIUNTO AD UN TERZO DELLA NUDA PROPRIETA E DELL'USUFRUTTO DA PARTE DEI RISPETTIVI TITOLARI).*
Stato
decisa il 1975-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375409-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - DETERMINAZIONE - CRITERI - QUALITA DI PARTE CONTRAENTE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - PLURALITA DI CONVENZIONI COMPRESE IN UNICO ATTO - SOLIDARIETA - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE (TRASFERIMENTO CONGIUNTO AD UN TERZO DELLA NUDA PROPRIETA E DELL'USUFRUTTO DA PARTE DEI RISPETTIVI TITOLARI).*

La qualita di parte contraente, al fine dell'Obbligo solidale per il pagamento dell'imposta di registro, previsto dall'art 93, n 1 del RD 30 dicembre 1923 n 3269, non deriva dal semplice materiale intervento nell'atto cui la registrazione si riferisce, ma dalla partecipazione al negozio oggetto di imposizione, per modo che, se in un unico atto siano comprese piu convenzioni, indipendenti fra loro, l'Obbligo solidale grava sui soli soggetti del processo formativo della singola convenzione, a nulla rilevando che questa trovi il suo antecedente in altro distinto negozio. (nella specie l'usufruttuario ed il nudo proprietario di un immobile avevano congiuntamente trasferito ad un terzo, con unico atto, i loro rispettivi diritti ed i giudici di merito avevano escluso che il venditore della nuda proprieta potesse essere chiamato solidalmente a rispondere dell'imposta di consolidazione dell'usufrutto, dovuta dal terzo acquirente; la SC ha ritenuto corretta la decisione, rilevando che detta consolidazione non era effetto del trasferimento della nuda proprieta, pur trovando in esso il suo antecedente necessario, ed ha enunciato il principio di cui sopra). (V 1260/70, mass n 346929; 878/70, mass n 346254; (V 3579/68, mass n 336793).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)