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Sez. 2, Sentenza n. 1274 del 05/05/1971 (Rv. 351446 - 01)

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE IN GENERE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRO IL PRIVATO CHE HA AGITO IN ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - PRIVATO CHE ABBIA AGITO QUALE LONGA MANUS DELLA PA - IMPROPONIBILITA - PRIVATO CHE ABBIA AGITO ESORBITANDO DAI POTERI CONFERITIGLI O DAGLI OBBLIGHI POSTI A SUO CARICO DALLA PA - PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351446-01

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE IN GENERE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRO IL PRIVATO CHE HA AGITO IN ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - PRIVATO CHE ABBIA AGITO QUALE LONGA MANUS DELLA PA - IMPROPONIBILITA - PRIVATO CHE ABBIA AGITO ESORBITANDO DAI POTERI CONFERITIGLI O DAGLI OBBLIGHI POSTI A SUO CARICO DALLA PA - PROPONIBILITA.*

Nelle controversie tra privati nascenti dall'esecuzione di Atti amministrativi l'Azione possessoria e improponibile solo quando l'attivita materiale del privato, che si pretenda lesiva dell'altrui possesso, costituisce la fedele esecuzione delle opere previste dalla pa, in modo che il privato abbia agito quale longa manus della pubblica amministrazione, onde la reazione della persona, che pretende di essere stata lesa, incontra la stessa disciplina di ogni Azione contro la pa e, conseguentemente, non si puo chiedere al giudice ordinario un provvedimento decisorio che, risolvendosi nell'annullamento o revoca o modifica dell'atto amministrativo, urta contro il divieto di legge. Mentre, per contro, quando il privato esorbita dai poteri conferitigli o dagli obblighi posti a suo carico della pa, l'attivita lesiva non e piu riferibile a questa e rientra nella sfera privatistica, per cui la Azione possessoria e proponibile. (V 1672'69, mass n 340622' 438'67, mass n 326368).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)