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Sez. 2, Sentenza n. 1672 del 14/05/1969 (Rv. 340622 - 01)

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRO IL PRIVATO CHE HA AGITO IN ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340622-01

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRO IL PRIVATO CHE HA AGITO IN ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INAMMISSIBILITA.*

E inammissibile l'Azione possessoria che tenda ad eliminare gli effetti di un atto amministrativo, in quanto il provvedimento del giudice che ordinasse la rimessione in pristino dell'anteriore stato di fatto importerebbe la revoca dell'atto amministrativo, in violazione al divieto dell'art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo. Tale inammissibilita si verifica anche quando la esecuzione del provvedimento amministrativo sia avvenuta ad opera del privato che abbia agito nell'ambito dei poteri conferitigli dall'autorita amministrativa. (V. N.438-67, massima n.326368).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)