Sez. 2, Sentenza n. 3095 del 15/10/1982 Ud. (dep. 14/04/1983) Rv. 158384 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PER LO STATO - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - INAPPLICABILITÀ - RAGIONI - FATTISPECIE: ARMI DELLA POLIZIA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PER LO STATO - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - INAPPLICABILITÀ - RAGIONI - FATTISPECIE: ARMI DELLA POLIZIA.*
In tema di circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può farsi ricorso al criterio sussidiario della valutazione in riferimento alle condizioni economiche dell'offeso quando il danneggiato sia lo stato, perché devesi aver riguardo ai fini di pubblico interesse, in vista dei quali è strumentalizzato il patrimonio statale. (fattispecie in tema di rapine con sottrazione di armi in dotazione ad agenti di polizia). (V mass n 128932; (V mass n 128934).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)