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Sez. 3, Sentenza n. 11767 del 11/12/1990 (Rv. 470092 - 01)

AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA - SUBLOCAZIONE DELL'IMMOBILE O CESSIONE DELLA LOCAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE PREVISTA DALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 19 DEL 1963 - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - OMESSA COMUNICAZIONE - FACOLTÀ DEL LOCATORE - RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470092-01

AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA - SUBLOCAZIONE DELL'IMMOBILE O CESSIONE DELLA LOCAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE PREVISTA DALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 19 DEL 1963 - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - OMESSA COMUNICAZIONE - FACOLTÀ DEL LOCATORE - RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE - CONDIZIONI.*

La sublocazione dell'immobile o la cessione della locazione, operata dal conduttore nell'Esercizio della facoltà accordatagli dall'art. 5 della legge n. 19 del 1963 - che consente la sublocazione o la cessione del contratto di locazione di immobili adibiti all'Esercizio di un'attività commerciale o artigiana, qualora venga locata o ceduta anche l'azienda - non devono essere necessariamente precedute, a pena di Invalidità, dalla comunicazione prescritta dalla stessa norma. Infatti fino a quando il conduttore non provveda a tale incombente, il locatore non può considerarlo inadempiente ma soltanto notificargli la sua opposizione, specificando i gravi motivi che la giustificano, e, solo dopo che sia accertata la loro sussistenza, può essere risolto il contratto di locazione, con il conseguente venir meno di quello di sublocazione o di cessione della locazione. (Conf 3717/81, mass n 414353; (Conf 6295/80, mass n 410035).*

Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)