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Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 02/12/1980 (Rv. 410035 - 01)

LOCAZIONE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - CESSIONE O LOCAZIONE DELL'AZIENDA - CONTESTUALE SUBLOCAZIONE DELLO IMMOBILE O CESSIONE DEL RELATIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE EX ART 5 DELLA LEGGE N 19 DEL 1963 - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE - MANCANZA - POTERI DEL LOCATORE.*
Stato
decisa il 1980-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410035-01

LOCAZIONE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - CESSIONE O LOCAZIONE DELL'AZIENDA - CONTESTUALE SUBLOCAZIONE DELLO IMMOBILE O CESSIONE DEL RELATIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE EX ART 5 DELLA LEGGE N 19 DEL 1963 - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE - MANCANZA - POTERI DEL LOCATORE.*

La sublocazione dell'immobile nonostante il divieto pattuito nel contratto di locazione o la cessione della locazione operata dal conduttore nell'Esercizio della facolta attribuitagli dall'art 5 della legge 27 gennaio 1963 n 19 - che permette (anche senza il consenso del locatore) la sublocazione o la cessione del contratto di locazione di immobili adibiti all'Esercizio di un'attivita commerciale o artigiana nell'ipotesi di cessione o locazione anche dell'azienda - non devono essere necessariamente precedute, a pena d'invalidita, dalla comunicazione prevista dalla stessa norma. Infatti, fino a quando il conduttore non fa la prescritta comunicazione, il locatore non puo considerarlo inadempiente, ma puo soltanto, dopo aver accertato la situazione venutasi a creare, notificare la sua opposizione, specificando i gravi motivi che la giustificano, e, solo quando sia accertata la ricorrenza dei gravi motivi addotti, puo essere risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore. (Conf 2968/79, mass n 399289; (Conf 5119/77, mass n 388733; (Conf 4025/76, mass n 382688).*

Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)