Sez. 6, Ordinanza n. 39015 del 15/10/2002 Cc. (dep. 20/11/2002) Rv. 223020 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - CASI | Traduzione dell'atto di impugnazione - Assistenza gratuita di un interprete ex art. 143 1 comma cod. proc. pen. - Esclusione - Ragione.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - CASI
Il diritto all'assistenza gratuita di un interprete per l'imputato che non conosce la lingua italiana è riconosciuto dall'art. 143 primo comma cod. proc. pen. per quegli atti attraverso i quali egli deve essere messo in grado di conoscere e comprendere l'accusa formulata contro di lui e per gli atti del procedimento cui sia chiamato a partecipare e non invece per quegli atti che l'imputato decida di redigere nel proprio interesse, quale l'atto di impugnazione, per i quali può e deve provvedere alla traduzione a sua cura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)