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Sez. 3, Ordinanza n. 417 del 06/02/1997 Cc. (dep. 11/03/1997) Rv. 207207 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - CASI | Traduzione della sentenza che conclude il giudizio - Assistenza gratuita di un interprete ex art. 143 cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1997-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207207-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - CASI

Fra gli atti cui l'imputato partecipa seguendone - contestualmente - il compimento, rispetto ai quali l'art.143 cod.proc.pen. assicura l'assistenza gratuita dell'interprete, non può farsi rientrare la traduzione della sentenza che conclude il giudizio. Fuori da ogni contestualità, infatti, l'interesse a difendersi e quindi ad impugnare non è menomato dalla mancata traduzione della sentenza, a fronte della quale l'imputato, avuta cognizione del dispositivo, ha tutto il tempo per chiedere e ottenere a proprie spese la traduzione della pronuncia notificatagli.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)