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Sez. 1, Sentenza n. 1682 del 27/10/1982 Ud. (dep. 25/02/1983) Rv. 157589 - 01

PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE - LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA PENALE - NORMA TRANSITORIA CONCERNENTE LA CONVERSIONE - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157589-01

PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE - LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA PENALE - NORMA TRANSITORIA CONCERNENTE LA CONVERSIONE - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La norma transitoria contenuta nell'art. 111 della legge di riforma del sistema penale, secondo cui le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della legge stessa, concerne esclusivamente la conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato e non già il diverso istituto del ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive. (V mass n 154316).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 136 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 101 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)