Sez. L, Sentenza n. 2202 del 23/02/1993 (Rv. 481049 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Malattie e infortuni | Equo indennizzo - Dipendente della cessata Azienda Autonoma - Riconoscimento della causa di servizio - Tardiva presentazione della domanda - Decadenza ex art. 38 D.M. n. 2716 del 1958 - Sanatoria ex art. 11, secondo comma, legge n. 564 del 1981 - Applicabilità.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Malattie e infortuni
In tema di equo indennizzo per i dipendenti della (cessata) Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, la sanatoria prevista dall'art. 11, secondo comma, della legge 6 ottobre 1981 n. 564 è applicabile alla decadenza - ex art. 38 D.M. 19 dicembre 1958 n. 2716, emanato dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 208 della legge 26 marzo 1958 n. 425 - per tardiva presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, tenuto conto, oltre che della lettera e della "ratio" del citato art. 11 (remissione in termini giustificata dalla carenza regolamentare che di fatto aveva impedito ai ferrovieri di fruire di un beneficio loro concesso solo astrattamente dalla legge n. 425 del 1958), della decisiva ragione che l'anzidetta decadenza era l'unica prevista per i ferrovieri dalla specifica disciplina regolamentare esistente al tempo della stessa legge n. 564 del 1981, essendo stata introdotta solo dall'art. 4 del D.M. 2 luglio 1983 n. 1622 (e quindi successivamente) l'ipotesi di decadenza per tardiva presentazione della domanda di equo indennizzo.
Riferimenti normativi: Legge 26/03/1958 num. 425 art. 208, Legge 26/03/1958 num. 425 art. 209, Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)