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Sez. 2, Sentenza n. 1508 del 06/06/1963 (Rv. 262247 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - ONORARI - TRANSAZIONE DELLA LITE - SEMPLICE PRESENTAZIONE DELLA QUERELA - NON DETERMINA L'APERTURA DEL GIUDIZIO PENALE.*
Stato
decisa il 1963-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262247-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - ONORARI - TRANSAZIONE DELLA LITE - SEMPLICE PRESENTAZIONE DELLA QUERELA - NON DETERMINA L'APERTURA DEL GIUDIZIO PENALE.*

Presupposti per l'applicazione dell'art 68 della legge professionale forense n 1578 del 1933, che prevede il vincolo solidale di tutte le parti che hanno definito il giudizio con transazione per il pagamento degli onorari e per il rimborso delle spese di cui siano creditori gli avvocati e procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni, sono il giudizio e la sua definizione con transazione. Ai fini predetti non puo dirsi che la semplice presentazione della querela determini l'apertura del giudizio penale giacche la stessa realizza soltanto una condizione di procedibilita del reatò pertanto la successiva transazione sulle conseguenze patrimoniali del reato stesso assume carattere stragiudiziale e non determina l'applicazione dello art 68 predetto.*

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)