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Sez. 3, Sentenza n. 113 del 12/01/1988 (Rv. 456751 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - IN GENERE - FORMAZIONE DI UN DOCUMENTO - STIPULAZIONE VERBALE DI FATTO AGGIUNTO O MODIFICATIVO SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - RICORSO ALLA PROVA PRESUNTIVA CON RIGUARDO ALLA QUALITÀ DELLE PARTI, ALLA NATURA DAL CONTATTO E AD OGNI ALTRA CIRCOSTANZA.*
Stato
decisa il 1988-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456751-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - IN GENERE - FORMAZIONE DI UN DOCUMENTO - STIPULAZIONE VERBALE DI FATTO AGGIUNTO O MODIFICATIVO SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - RICORSO ALLA PROVA PRESUNTIVA CON RIGUARDO ALLA QUALITÀ DELLE PARTI, ALLA NATURA DAL CONTATTO E AD OGNI ALTRA CIRCOSTANZA.*

A norma dell'art. 2723 cod. civ., il giudice del merito ha facoltà di ammettere la prova per testi qualora si alleghi - fuori di ogni ipotesi legale di prova scritta - che dopo la formazione di un documento sia stata stipulata una aggiunta o modificazione verbale al contenuto del documento stesso, essendo all'uopo sufficiente che il giudice esprima un giudizio di mera probabilità (verosimiglianza) in ordine alla deduzione della parte sul patto aggiunto o contrario al documento, oggetto della prova testimoniale, mediante ricorso - ai sensi del secondo comma dell'art. 2729 cod. civ. - alla prova presuntiva con riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2723, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)