Sez. 2, Sentenza n. 10969 del 20/12/1994 (Rv. 489325 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - POSTERIORI | Ammissibilità della prova per testi - Valutazione delle circostanze ex art. 2723 cod. civ. - Computo del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - POSTERIORI
La valutazione delle circostanze, in presenza delle quali è consentita, a norma dell'art. 2723 cod. civ., l'ammissione della prova per testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori alla formazione di un documento, e demandata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale può anche attribuire, in negativo o in positivo, valore preminente ad una od alcune di esse, con apprezzamento che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2723, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)