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Sez. 2, Sentenza n. 65 del 15/01/1969 (Rv. 337903 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM)- IN GENERE - RISULTANZA DEL CONSENSO DA UNA O PIU SCRITTURE SOTTOSCRITTE CONTENENTI LA MANIFESTAZIONE ALMENO IMPLICITA DELLA VOLONTA DI OBBLIGARSI - NECESSITA - CONSENSO RISULTANTE DALLO SCRITTO DI UNA PARTE E DA FATTI CONCLUDENTI DELL'ALTRA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1969-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337903-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM)- IN GENERE - RISULTANZA DEL CONSENSO DA UNA O PIU SCRITTURE SOTTOSCRITTE CONTENENTI LA MANIFESTAZIONE ALMENO IMPLICITA DELLA VOLONTA DI OBBLIGARSI - NECESSITA - CONSENSO RISULTANTE DALLO SCRITTO DI UNA PARTE E DA FATTI CONCLUDENTI DELL'ALTRA - INSUFFICIENZA.*

Per aversi un valido incontro delle volonta ai fini del perfezionamento dei contratti per i quali e richiesta la Forma scritta ad substantiam occorre sempre che il consenso, anche se non contestuale, risulti da una o piu scritture sottoscritte, dirette alla controparte e contenenti almeno per implicito la volonta di obbligarsi. Esso, pertanto, non puo mai risultare dallo scritto di una parte e da semplici facta concludentia dell'altra, giacche questi fatti possono bensi essere tali da far ritenere che in effetti una volonta sia stata tacitamente manifestata, ma non nella Forma prescritta dalla legge e, quindi, in modo non valido. (Conf 2566-67, massima n 329922 1899-65 744-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)