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Sez. 3, Sentenza n. 2241 del 14/04/1981 (Rv. 412970 - 01)

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - IN GENERE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412970-01

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - IN GENERE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

Le nullita concernenti l'assunzione dei mezzi di prova (nella specie: prova testimoniale raccolta con rogatoria internazionale), trattandosi di materia affidata alla disponibilita delle parti, hanno carattere relativo e, pertanto, ai sensi dell'art 157, secondo comma, cod proc civ, devono essere opposte nella prima difesa successiva all'atto dell'assunzione del mezzo istruttorio o alla notizia di esso, rimanendo, in caso contrario, sanate per acquiescenza. (V 611/81, mass n 411100; (V 4880/79, mass n 401520; (V 2662/78, mass n 392028).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)