Sez. 5, Sentenza n. 4567 del 05/03/2004 (Rv. 570825 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Commissioni Tributarie - Potere di disapplicazione di atti amministrativi - Portata - Mancata impugnazione dell'atto nei termini dinanzi al giudice amministrativo - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il potere del giudice tributario di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi (nella fattispecie, provvedimento di fermo amministrativo, ex art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, in ordine al pagamento di un rimborso IVA) può riguardare anche un atto divenuto inoppugnabile per l'inutile decorso dei termini ai fini della sua impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2448 all. E art. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)