Sez. L, Sentenza n. 16138 del 18/08/2004 (Rv. 575823 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Nel processo di cassazione - Inammissibilità - Dubbi di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., tenendo conto che tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità, senza che sia configurabile una disparità di trattamenti irragionevole tra i due giudizi (essendo quello di merito caratterizzato dal principio dispositivo) né lesione del diritto di difesa nel giudizio di cassazione della parte colpita da evento interattivo, in quanto la prospettazione delle ragioni del ricorrente in cassazione è affidata per intero all'atto scritto del ricorso, mentre la discussione orale in udienza ha valore meramente complementare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)