Sez. 1, Sentenza n. 2099 del 22/10/1970 (Rv. 348210 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITA - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITA - CONDIZIONI.*
In tanto il creditore, tra i maggiori danni che gli spettano a norma del capoverso dell'art 1224 cod civ, puo chiedere quelli che dipendono dalla svalutazione monetaria, in quanto dimostri di aver risentito un particolare pregiudizio per non aver potuto a tempo disporre della somma dovutagli, il cui reimpiego era stato effettivamente apprestato e concretamente predisposto. (Conf 1285'68, mass n 332845).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)