Sez. 1, Sentenza n. 1285 del 26/04/1968 (Rv. 332845 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITA - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITA - CONDIZIONI.*
Tra i maggiori danni che, a norma del capoverso dell'art. 1224 cod. civ, spettano al creditore, rientrano anche quelli dipendenti da svalutazione monetaria, a condizione pero che il creditore dimostri di avere risentito un particolare pregiudizio per non aver potuto a tempo disporre della somma dovutagli, il cui reimpiego era stato effettivamente apprestato e concretamente predisposto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)