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Sez. 1, Sentenza n. 1285 del 26/04/1968 (Rv. 332845 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332845-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITA - CONDIZIONI.*

Tra i maggiori danni che, a norma del capoverso dell'art. 1224 cod. civ, spettano al creditore, rientrano anche quelli dipendenti da svalutazione monetaria, a condizione pero che il creditore dimostri di avere risentito un particolare pregiudizio per non aver potuto a tempo disporre della somma dovutagli, il cui reimpiego era stato effettivamente apprestato e concretamente predisposto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)