Sez. U, Sentenza n. 15232 del 30/06/2009 (Rv. 608954 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di espropriazione - Ritenuta a titolo di imposta - Successiva declaratoria di illegittimità della procedura espropriativa - Pagamento delle somme oggetto di ritenuta - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE
La ritenuta a titolo d'imposta, effettuata dall'Amministrazione espropriante sulle somme versate a titolo di indennità di espropriazione, non può ritenersi illegittima in caso di declaratoria di illegittimità degli atti della procedura e conseguente condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per l'irreversibile trasformazione del fondo. Infatti, l'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, include nel reddito imponibile non solo l'indennità di espropriazione, ma anche le somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche, ed assoggetta anche queste ultime alla ritenuta a titolo di imposta.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)