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Sez. 5, Sentenza n. 12533 del 22/05/2013 (Rv. 626604 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa - Ritenuta sulla tassazione a titolo di imposta - Disciplina ex art. 11, commi quinto, sesto e settimo, della legge n. 413 del 1991 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626604-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, è legittima la ritenuta del 20%, a titolo di IRPEF, effettuata dall'Amministrazione sulle somme da essa versate quale risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa, potendo rientrare anch'essa nell'ambito di operatività dell'art. 11, commi quinto, sesto e settimo della legge 30 dicembre 1991, n. 413, alla cui stregua sono assoggettabili a tassazione le plusvalenze corrispondenti, tra l'altro, a somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni prive di titolo, perché carente "ab origine" o dichiarato illegittimo successivamente.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)